CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA 
Il presente testo è soggetto al diritto tedesco e deve essere interpretato conformemente alla concezione tedesca del diritto. La versione tedesca ha sempre la precedenza.

§ 1 Informazioni generali, campo di applicazione

1. Le presenti Condizioni generali di vendita e di consegna si applicano a tutti i rapporti commerciali che intratteniamo con i nostri clienti (di seguito denominati anche come: “Acquirente”). Le Condizioni generali di vendita e di consegna si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

2. Le Condizioni generali di vendita e di consegna si applicano in particolar modo ai contratti concernenti la vendita e/o la consegna di oggetti mobili (di seguito denominati anche come: “Merce”), a prescindere dal fatto che produciamo noi stessi la merce o la acquistiamo da fornitori (§§ 433, 651 BGB). Le Condizioni generali di vendita e di consegna si applicano nella loro rispettiva versione come accordo quadro anche ai contratti futuri concernenti la vendita e/o la consegna di beni mobili con lo stesso Acquirente, senza che sia necessario un’indicazione da parte nostra per ogni singolo caso.

3. Per la cessione, l’uso e la vendita del software in dotazione si applicano le Condizioni generali di contratto rispettivamente valide (contratto per la licenza del software) della Wieland Electric GmbH. Esse sono disponibili su Internet, alla pagina web della Wieland Electric GmbH (https://www.wieland-electric.com/de/) nell’area Download.

4. Si applicano esclusivamente le Condizioni generali di vendita e di consegna. Eventuali Condizioni Generali di Contratto divergenti, contrarie o integrative dell’Acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui approviamo esplicitamente la loro validità. Questa richiesta di approvazione si applica in qualsiasi caso, ad esempio anche se effettuiamo senza riserve la consegna all’Acquirente essendo a conoscenza delle Condizioni generali di contratto (CGC) dell’Acquirente.

5. Gli accordi individuali, pattuiti in singoli casi con l’Acquirente (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna. Per stabilire il contenuto di suddetti accordi, è determinante stipulare un contratto scritto o avere una conferma scritta da parte nostra.

6. Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti che l’Acquirente deve fornirci dopo la stipula del contratto (ad es. definizione di scadenze, segnalazioni di difetti, dichiarazione di recesso o di riduzione) devono essere realizzate per iscritto per essere efficaci.

7. Le indicazioni concernenti la validità delle disposizioni giuridiche presentano esclusivamente un significato chiarificatore. Pertanto, anche in assenza di una tale chiarificazione, le disposizioni giuridiche sono valide, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna.

§ 2 Stipula del contratto, eShop, documenti

1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò si applica anche laddove avessimo fornito all’Acquirente cataloghi, documenti tecnici (ad es. disegni, progetti, calcoli, conteggi, rimandi a norme DIN), altre descrizioni del prodotto o documenti – anche in formato elettronico – sui quali ci riserviamo il diritto di proprietà e di copyright. Questi documenti possono essere accessibili a terzi solo previo nostro consenso. Le specifiche tecniche contenute (inclusi i dati concernenti peso e misure) sono state redatte con accuratezza, salvo errori. Lo stesso vale per tutti i dati dei nostri documenti di vendita.

2. Le informazioni contenute nelle descrizioni valide al momento della stipula del contratto, concernenti la fornitura, il design, le prestazioni, le misure e i pesi, ecc. dell’oggetto d’acquisto non rappresentano una garanzia.

3. Effettuando un ordine sul nostro eShop (che richiede la preventiva registrazione e la conferma delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna), l’Acquirente fa un’offerta vincolante per l’acquisto della merce in questione. Prima dell’invio dell’ordine, l’Acquirente può modificare e visualizzare in qualsiasi momento i dati del proprio ordine. L’Acquirente può tuttavia inviarci e trasmetterci la sua offerta solo dopo aver accettato le presenti Condizioni generali di vendita e consegna cliccando sul pulsante recante la scritta “Accetta le Condizioni generali di vendita e di consegna” e le ha pertanto incluse nella propria offerta. Dopo la ricezione della sua offerta, l’Acquirente riceve da noi una conferma di ricezione automatica per e-mail in cui è riportato il riepilogo dell’ordine e che l’Acquirente può stampare con la funzione “Stampa”. La conferma di ricezione automatica documenta solo se abbiamo ricevuto l’ordine dell’Acquirente e non rappresenta l’accettazione dell’offerta. L’offerta dell’Acquirente risulta da noi accettata non appena dichiareremo l’accettazione all’Acquirente.

4. Gli ordini che vengono fatti ai nostri collaboratori di servizi esterni e ai nostri rappresentanti sono giuridicamente vincolanti solo dopo la nostra conferma.

5. L’ordine della merce da parte dell’Acquirente rappresenta un’offerta contrattuale vincolante. Ove non diversamente indicato nell’ordine, abbiamo il diritto di accettare l’offerta contrattuale entro due settimane dalla ricezione.

6. L’accettazione può essere dichiarata all’Acquirente per iscritto, per fax o per e-mail (ad esempio con la conferma dell’ordine) oppure con la consegna della merce all’Acquirente.

 § 3 Termine di consegna, ritardo nella consegna

1. Il termine di consegna è concordato individualmente e da noi indicato all’accettazione dell’ordine. Ove fosse stata concordata la spedizione della merce, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto. Quanto suddetto non si applica laddove fosse stabilito un collaudo a livello contrattuale oppure laddove fosse stato concordato l’obbligo di montaggio.

2. Ove non diversamente concordato, i termini di consegna decorreranno dalla data della conferma dell’ordine, ma non prima del tempestivo e corretto adempimento degli obblighi dell’Acquirente, ossia in particolare non prima della fornitura dei documenti, delle autorizzazioni, delle liberatorie che l’Acquirente è tenuto a consegnare, nonché non prima della ricezione di un acconto concordato.

3. Siamo autorizzati a consegnare delle forniture parziali se: 
• la consegna parziale è utilizzabile per l’Acquirente nell’ambito dello scopo contrattuale previsto;
• la consegna della merce ordinata rimanente è assicurata e 
• non insorgano spese o costi aggiuntivi significativi per l’Acquirente (a meno che non ci dichiariamo disponibili a sostenere tali costi).

4. Non siamo responsabili per l’impossibilità di effettuare la consegna o per i ritardi nella consegna laddove fossero causati da cause di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili (ad esempio, interruzioni operative di qualsiasi tipo, carenza inevitabile di materie prime come ad esempio l’approvvigionamento di materiali o energia, controversie di lavoro, scioperi, serrate, carenza di manodopera, pandemie o epidemie impreviste, difficoltà nell’ottenere i necessari permessi ufficiali, eccezioni da parte delle autorità o la mancata consegna da parte dei fornitori o la mancata consegna corretta o puntuale) di cui non siamo responsabili. Ove tali eventi ci complicassero notevolmente oppure ci rendessero impossibile l’effettuazione della consegna e l’impedimento non fosse solo temporaneo, siamo autorizzati a recedere dal contratto. In caso di recesso, rimborseremo tempestivamente il corrispettivo già versato dall’Acquirente.

5. Abbiamo altresì il diritto di recedere dal contratto ove non avessimo ricevuto involontariamente l’oggetto della fornitura nonostante la previa stipula di un debito contratto di acquisto da parte nostra nel rispetto della diligenza commerciale. Informeremo tempestivamente il cliente laddove l’oggetto della fornitura non fosse disponibile in tempo. A seguito della comunicazione, anche all’acquirente spetta il diritto di recesso.

6. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di erogazione della prestazione saranno estesi o posticipati per la durata dell’impedimento, più un ragionevole periodo di avvio.

7. Ove non fosse possibile richiedere all’Acquirente l’accettazione della consegna o del servizio a causa del ritardo, egli può recedere dal contratto con una dichiarazione scritta tempestiva da presentarci.

8. Rimangono impregiudicati i nostri diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, nonché le disposizioni giuridiche concernenti l’esecuzione del contratto in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. impossibilità o irragionevolezza e/o adempimento successivo). Rimangono altresì impregiudicati anche i diritti di recesso e risoluzione dell’Acquirente ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna. Ove fossimo in ritardo con una consegna o l’erogazione di una prestazione oppure ove diventasse impossibile per noi effettuare una consegna o erogare una prestazione, indipendentemente dal motivo, la nostra responsabilità per il risarcimento danni è limitata conformemente all’art. 8 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna.

9. L’inizio di un nostro ritardo nella consegna è determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, è tuttavia necessaria una sollecitazione da parte dell’Acquirente.

§ 4 Consegna, trasferimento dei rischi, collaudo, mora nell’accettazione

1. La consegna avviene franco fabbrica o franco magazzino di distribuzione, il quale è anche il luogo di esecuzione. La merce verrà inviata in un altro luogo di destinazione su richiesta e a costo dell’Acquirente (vendita a distanza). Ove non fosse stato diversamente concordato, siamo autorizzati a definire in prima persona il tipo di spedizione (in particolar modo l’azienda di trasporto, l’itinerario, l’imballaggio). Su richiesta dell’Acquirente, assicureremo la spedizione a sue spese per furto, rottura, trasporto, danni provocati da incendio e acqua, così come per altri rischi assicurabili.

2. Il rischio di caduta accidentale e di deterioramento accidentale della merce diventa a carico dell’acquirente al più tardi alla consegna della merce. Nella vendita a distanza, il rischio di caduta accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di incorrere in ritardi passa tuttavia a carico dello spedizioniere, del vettore o della persona o istituzione altrimenti designata ad effettuare la spedizione già con la consegna della merce. Quanto suddetto si applica altresì anche ove fosse concordata una consegna porto pagato. Laddove fosse concordato un collaudo, esso è determinante per il trasferimento dei rischi. Anche per tutto il resto, le disposizioni giuridiche concernenti i contratti d’opera si applicano ove fosse concordato un collaudo. La consegna o il collaudo sono equivalenti se l’Acquirente è in ritardo con l’accettazione.

3. Ove l’Acquirente fosse in mora nell’accettazione, non collaborasse oppure ove la nostra consegna fosse in ritardo per altri motivi di cui l’Acquirente è responsabile, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio i costi di stoccaggio). A tal fine, addebiteremo un indennizzo forfettario pari allo 0,5% (in lettere: zero virgola cinque per cento) del prezzo netto per ogni settimana terminata, partendo dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla notifica che comunica che la merce è pronta per la spedizione, ma in totale non più del 5% (in lettere: cinque per cento) del prezzo netto con cui l’Acquirente si trova in mora nell’accettazione. Rimangono impregiudicati la dimostrazione di un danno maggiore e i diritti che ci spettano per legge (in particolar modo il risarcimento delle spese aggiuntive, un indennizzo adeguato, la risoluzione); l’importo forfettario deve tuttavia essere riscattato con le ulteriori richieste monetarie. L’Acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore all’importo forfettario suddetto.

4. L’acquirente si impegna a non consegnare le merci da noi acquistate in luoghi di destinazione che sono soggetti a restrizioni commerciali nazionali e internazionali, in particolar modo embarghi e sanzioni. L’acquirente è responsabile per tutti i danni che ci possono essere arrecati a causa della violazione di tale obbligo. L’acquirente trasferirà adeguatamente gli obblighi assunti ai propri clienti.

§ 5 Prezzi, condizioni di pagamento, sconti, quantità inferiori

1. Il luogo di adempimento per il pagamento è la nostra sede commerciale. Ove non diversamente concordato nel singolo caso oppure ove non fosse stato effettuato un ragionevole adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 5.2, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto, franco fabbrica, compreso il caricamento in fabbrica, ma esclusi imballaggio, trasporto, trasferimento, assicurazione, dazi doganali e qualsiasi imposta sul valore aggiunto applicabile al momento. Abbiamo il diritto di cedere a terzi i nostri crediti nei confronti dell’Acquirente.

2. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi in modo adeguato e a breve termine laddove si verificasse un aumento dei costi dopo la stipula del contratto. I prezzi verranno aumentati del coefficiente con cui sono stati adeguati anche i prezzi di acquisto delle merci e dei servizi.

Ciò si applica in particolar modo, ma non esclusivamente, in caso di modifiche dei prezzi dei materiali e modifiche della tariffa retributiva e salariale. Se il cliente lo richiede, è necessario mostrargli una prova che indica quali coefficienti sono cambiati e quali conseguenze hanno sul prezzo complessivo.

3. In caso di vendita a distanza (art. 4, par. 1 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna), l’Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco fabbrica e i costi di eventuali assicurazioni sul trasporto richieste dall’Acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri tributi pubblici sono a carico dell’Acquirente. Non ritiriamo gli imballaggi utilizzati per il trasporto, né tutti gli altri imballaggi ai sensi del Regolamento sugli imballaggi; essi diventano di proprietà dell’Acquirente, ad eccezione dei pallet.

4. Ove non diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà esigibile entro 10 giorni dalla data della fattura e della consegna o collaudo della merce. Nel caso di acquirenti di cui non conosciamo la situazione creditizia o in caso di dubbi sulla solvibilità del cliente, la consegna avverrà dietro pagamento anticipato o in contrassegno.

5.  Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, l’Acquirente sarà in mora. Durante il periodo di mora, il prezzo di acquisto sarà gravato del tasso degli interessi moratori vigenti per legge. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni dovuti provocati dal ritardo. Nei confronti dei commercianti, rimane impregiudicato il diritto che abbiamo sugli interessi commerciali maturati (§ 353 HGB). Se l’Acquirente è in ritardo con il pagamento di un credito, è possibile esigere all’Acquirente tutti gli altri crediti. L’Acquirente deve farsi carico di tutte le tasse, i costi e gli esborsi sostenuti in relazione a qualsiasi azione legale avviata contro di lui al di fuori della Germania e avente avuto esito positivo.

6.  All’Acquirente spetta il godimento dei diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui la sua rivendicazione sia stata constatata da una decisione definitiva o incontestata. Inoltre, l’Acquirente è autorizzato all’esercizio di un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua domanda riconvezionale si basi sullo stesso rapporto contrattuale. All’Acquirente non spetta il diritto di ritenzione in caso di adempimento parziale ai sensi dell’art. 320, par. 2 del BGB. In caso di difetti della consegna, rimane impregiudicato l’art. 7, par. 6 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna.

7.  Laddove dopo la stipula del contratto risulti che il nostro diritto a ricevere il prezzo d’acquisto è in pericolo per l’incapacità contributiva da parte dell’Acquirente (ad esempio per la richiesta di avvio di una procedura d’insolvenza), abbiamo il diritto di rifiutare l’erogazione della prestazione ai sensi delle disposizioni giuridiche e, se necessario dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti concernenti la produzione di oggetti non sostituibili (esemplari unici), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; rimangono impregiudicate le disposizioni giuridiche relative alla superfluità della definizione di un termine.

8.  La ricezione di assegni necessita sempre di un accordo specifico. L’accettazione degli assegni avverrà solo in caso di esecuzione della prestazione e dietro pagamento di una commissione di 20 euro per ogni assegno.

9.  Il valore minimo per gli ordini ammonta di base a 150 euro netti. Per gli ordini inferiori a questo valore, l’accettazione avverrà solo a fronte di un ulteriore addebito di un importo forfettario per l’elaborazione pari a 20 euro netti.

10.  La remunerazione delle percentuali di costo degli utensili è inclusa nei prezzi dei prodotti speciali. L’Acquirente non acquisisce in tal modo alcuna proprietà sugli utensili. Essi rimangono di proprietà dell’azienda Wieland Electric GmbH, di Bamberg.

11.  I prezzi da noi indicati nei cataloghi, negli opuscoli e nei listini prezzi si applicano ai rivenditori nei confronti dei loro clienti come prezzo consigliato non vincolante.

§ 6 Riserva di proprietà

1. Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti derivanti dal contratto di compravendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà della merce venduta (merce sottoposta a riservato dominio).

2. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente, in particolare se l’Acquirente è in ritardo con il pagamento di una richiesta di pagamento, abbiamo il diritto di ritirare la merce sottoposta a riservato dominio dopo aver prima fissato all’Acquirente, senza successo, un termine ragionevole per il pagamento o tale definizione di un termine è dispensabile in conformità alle disposizioni giuridiche. I costi di trasporto per il ritiro sono a carico dell’Acquirente. L’eventuale ritiro della merce sottoposta a riservato dominio rappresenta un recesso dal contratto. Anche l’eventuale pignoramento da parte nostra della merce sottoposta a riservato dominio rappresenta un recesso dal contratto. Ci è consentito riutilizzare la merce sottoposta a riservato dominio che abbiamo ritirato. Dopo aver dedotto un importo adeguato per i costi del riutilizzo, il ricavato del riutilizzo sarà accreditato agli importi dovutici dall’Acquirente.

3. L’Acquirente ha l’obbligo di trattare con cura la merce sottoposta a riservato dominio. L’Acquirente ha in particolar modo l’obbligo di assicurare adeguatamente e a proprio carico la merce sottoposta a riservato dominio per il suo valore a nuovo contro i danni da incendio, acqua e furto. Laddove occorrano lavori di manutenzione e ispezione, l’Acquirente deve eseguirli tempestivamente assumendosene i costi.

4. L’Acquirente è autorizzato a rivendere la merce con riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale, a condizione che non sia in ritardo con il pagamento. Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terzi, né cedute in garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti.

5. Fin da subito, l’Acquirente ci cede integralmente a titolo di garanzia i crediti di pagamento dell’Acquirente nei confronti dei suoi clienti derivanti da una rivendita della merce sottoposta a riservato dominio, nonché i crediti dell’Acquirente relativi alla merce soggetta a riservato dominio che sorgono per qualsiasi altro motivo giuridico nei confronti dei suoi clienti o di terzi (in particolare i crediti derivanti da illeciti e le rivendicazioni sulle prestazioni assicurative). Accettiamo tale cessione. L’Acquirente può esigere a proprio nome i crediti a noi ceduti per suo conto fintantoché non revochiamo tale autorizzazione. Rimarrà impregiudicato il nostro diritto di esigere autonomamente tali crediti; tuttavia, non faremo valere i crediti in prima persona e non revocheremo l’autorizzazione alla riscossione fintantoché l’Acquirente adempierà correttamente ai propri obblighi di pagamento. 
Tuttavia, ove l’Acquirente si comporti in violazione del contratto, in particolare se è in ritardo con il pagamento di una richiesta di pagamento, possiamo esigere dall’Acquirente di segnalarci la cessione dei crediti ceduti e i rispettivi debitori, di notificare ai rispettivi debitori la cessione e di consegnarci tutti i documenti, così come di fornirci tutte le informazioni necessarie per far valere il credito. L’Acquirente non può nemmeno cedere questi crediti per farli riscuotere tramite factoring, a meno che non obblighi irrevocabilmente il factor ad effettuare la controprestazione a noi direttamente finché abbiamo ancora crediti nei confronti dell’Acquirente.

6. Qualsiasi lavorazione o trasformazione della merce sottoposta a riservato dominio effettuata da parte dell’Acquirente sarà sempre realizzata per nostro conto. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata con altri oggetti che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto secondo il rapporto esistente tra il valore della merce sottoposta a riservato dominio (importo finale della fattura, più la rispettiva IVA vigente applicabile per legge) e gli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per il resto, al nuovo oggetto derivante dalla lavorazione si applicano le stesse condizioni applicate alla merce sottoposta a riservato dominio.

Laddove la merce sottoposta a riservato dominio venga unita inscindibilmente o mescolata con altri oggetti che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto secondo il rapporto esistente tra il valore della merce sottoposta a riservato dominio (importo finale della fattura, più la rispettiva IVA vigente applicabile per legge) e gli altri oggetti uniti o mescolati al momento dell’unione o della miscelazione. Laddove la merce sottoposta a riservato dominio venga unita o mescolata in modo tale da considerare l’oggetto dell’Acquirente come oggetto principale, noi e l’Acquirente siamo concordi fin da subito che l’Acquirente ci trasferirà proporzionalmente la comproprietà di questo oggetto. Noi accettiamo tale cessione. L’Acquirente dovrà custodire gratuitamente la proprietà esclusiva o la comproprietà di un articolo ottenuta in tal modo.

7. In caso di pignoramento da parte di terzi della merce sottoposta a riservato dominio o in caso di altri interventi da parte di terzi, l’Acquirente deve segnalare la nostra proprietà e deve comunicarcelo immediatamente per iscritto affinché possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Ove il terzo non fosse in grado di 
rimborsare le spese giudiziarie o extragiudiziarie da noi sostenute a questo proposito, l’Acquirente ne sarà responsabile.

8. Ove l’Acquirente lo richiedesse, abbiamo l’obbligo di svincolare le cauzioni a noi spettanti se il loro valore realizzabile supera di oltre il 10% il valore dei nostri crediti insoluti nei confronti dell’Acquirente. Possiamo tuttavia scegliere le cauzioni da svincolare.

9. Qualora la legge del luogo in cui si trova la merce non consenta una riserva di proprietà, si applica l’art. 14, par. 1, pagg. 2-4 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna. 

§ 7 Reclami per difetti da parte dell’Acquirente

1. Per i diritti dell’Acquirente in caso di difetti di materiale e vizi giuridici (compresa la consegna errata e parziale, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni giuridiche vigenti, ove non fosse diversamente pattuito di seguito.

2. Ove, in caso di consegna finale della merce ad un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi degli artt. 478, 479 BGB), viene avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Acquirente a causa di un difetto della merce appena prodotta, l’Acquirente è tenuto a informarci immediatamente. L’Acquirente deve obbligare i propri clienti a farlo, ove essi siano imprenditori. Ci riserviamo il diritto di soddisfare i diritti rivendicati dal cliente nei confronti dell’Acquirente mediante avocazione. In tal caso, l’adempimento delle richieste del cliente sarà considerato come l’adempimento di qualsiasi richiesta dell’Acquirente. Per il resto, restano impregiudicate le disposizioni giuridiche speciali vigenti in caso di consegna finale della merce ad un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi degli artt. 478-479 BGB).

3. Laddove non fosse stata concordata la qualità, ai sensi delle norme previste dalla legge occorre valutare l’esistenza o meno di un difetto (art. 434, par. 1, frase 2 e 3 BGB). Non ci assumiamo tuttavia alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie).

4. I reclami per difetti dell’Acquirente presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (artt. 377, 381 HGB). Ove si riscontrasse un difetto durante l’ispezione o successivamente, occorre farci immediatamente una segnalazione per iscritto di tale difetto. La segnalazione si considera effettuata immediatamente se viene effettuata entro otto (8) giorni lavorativi, sebbene per rispettare il termine è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione. Indipendentemente da questo obbligo di ispezione e di denuncia, l’Acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto eventuali vizi evidenti (comprese le consegne errate e parziali), sebbene anche in questo caso l’invio tempestivo della segnalazione è sufficiente per rispettare il termine. Qualora l’Acquirente non effettuasse un’ispezione corretta e/o non segnalasse i difetti, si esclude l’assunzione di responsabilità da parte nostra per i difetti non segnalati.

5. Qualora l’oggetto consegnato fosse difettoso, possiamo scegliere anzitutto di fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (riparazione) oppure consegnando un oggetto privo di difetti (sostituzione). Rimane impregiudicato il nostro diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo prescelto in base ai requisiti previsti dalla legge.

6. Abbiamo il diritto a far dipendere l’adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’Acquirente. L’Acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionato al difetto.

7. L’Acquirente deve fornirci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolar modo per consegnare la merce rifiutata a scopo di ispezione. In caso di una consegna sostitutiva, l’Acquirente deve restituirci l’oggetto difettoso ai sensi delle disposizioni 
giuridiche. L’adempimento successivo non comprende lo smontaggio dell’oggetto difettoso o il suo montaggio se non eravamo originariamente obbligati a montarlo.

8. Le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo, in particolar modo i costi per il trasporto, il viaggio, la manodopera e il materiale sono a nostro carico se il difetto è effettivamente presente. Tuttavia, ove la richiesta dell’Acquirente di porre rimedio a un difetto si rivelasse ingiustificata, possiamo chiedere all’Acquirente il rimborso dei costi sostenuti di conseguenza. I componenti sostituiti diventano di nostra proprietà e ci devono essere riconsegnati.

9. Ci facciamo carico delle spese necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di smontaggio e rimontaggio se l’oggetto acquistato difettoso è stato incorporato in un altro oggetto o fissato a un altro oggetto in conformità al suo tipo e all’uso previsto. Il reclamo è escluso ove l’Acquirente fosse a conoscenza del difetto al momento del montaggio oppure ove l’Acquirente fosse rimasto all’oscuro del difetto a causa di una grave negligenza e il venditore non avesse sottaciuto in modo fraudolento il difetto, né assunto una garanzia per la qualità dell’oggetto.

10. Ove l’adempimento successivo fosse fallito o se il termine ragionevole fissato dall’Acquirente per l’adempimento successivo fosse scaduto senza successo o se non fosse possibile farlo ai sensi delle disposizioni giuridiche, l’Acquirente può recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo di acquisto. 
Nel caso di un difetto irrisorio, non si ha tuttavia un diritto di recesso.

11. I diritti dell’Acquirente di richiedere il risarcimento danni o il rimborso di spese inutili sussistono solo in conformità all’art. 8 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna e sono altrimenti esclusi.

§ 8 Altre responsabilità

1. Ove non diversamente pattuito nelle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna, incluse le seguenti disposizioni, ci assumiamo la responsabilità per la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni giuridiche vigenti in materia.

2. In caso di dolo e colpa grave ci assumiamo la responsabilità del risarcimento danni, indipendentemente dalle motivazioni giuridiche. In caso di semplice negligenza ci assumiamo la responsabilità per: 
a) danni risultanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute;

b) danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento è un prerequisito per l’esecuzione conforme del contratto e sulla cui osservanza la controparte fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e verificatosi in modo tipico.

3. Le limitazioni di responsabilità evincibili dal paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per le rivendicazioni dell’Acquirente ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

4. A causa di una violazione degli obblighi che non sfocia in un difetto, l’Acquirente può recedere dal o risolvere il contratto solo se noi siamo responsabili della violazione degli obblighi. Si esclude il libero diritto di recesso dell’Acquirente (in particolar modo ai sensi dell’artt. 651, 649 BGB). Per il resto si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.

5. Laddove la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, ciò si applica nella stessa misura a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti ed altri agenti ausiliari.

§ 9 Obblighi ai sensi della Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG)

1. L’Acquirente si assume l’obbligo di smaltire correttamente e a proprie spese la merce consegnata in conformità alle disposizioni giuridiche dopo la cessazione del suo utilizzo e ci esonera dagli obblighi di ritiro da parte del produttore ai sensi della Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) e dalle relative richieste di terzi ad essi correlate.

2. Ove l’Acquirente cedesse la merce a terzi commerciali e non li obbligasse a livello contrattuale a prendere in carico lo smaltimento e a trasmettere l’obbligo, spetta all’Acquirente ritirare a proprie spese la merce consegnata dopo la cessazione dell’utilizzo e smaltirla correttamente ai sensi delle disposizioni giuridiche.

3. La nostra richiesta di presa in carico/esonero da parte dell’Acquirente non cadrà in prescrizione prima della scadenza di due anni dalla cessazione definitiva dell’utilizzo dell’apparecchio. Tale termine decorre non prima della ricezione da parte nostra di una notifica scritta dell’Acquirente relativa alla cessazione dell’utilizzo.

§ 10 Prescrizione

1. In deroga all’art. 438, par. 1, punto 3 del BGB, il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Ove fosse stata concordato un collaudo, il termine di prescrizione decorre a partire dal collaudo.

2. Rimangono impregiudicate le disposizioni giuridiche speciali per i diritti reali di restituzione della merce da parte di terzi (art. 438, par. 1, punto 1 del BGB), in caso di dolo del venditore (art. 438, par. 3 del BGB) e per i diritti di ricorso del fornitore in caso di consegna finale a un consumatore (art. 479 BGB).

3. I suddetti termini di prescrizione della legge sulla compravendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’Acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione del normale termine di prescrizione legale (artt. 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nel singolo caso. I termini di prescrizione della legge sulla responsabilità per danno da prodotti rimangono in ogni caso impregiudicati. Rimangono altresì impregiudicati anche i diritti di recesso e risoluzione dell’Acquirente ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna.

§ 11 Diritti di proprietà industriale

1. L’Acquirente si impegna a rispettare i diritti d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale esistenti sulla merce consegnata e sulla relativa documentazione.

2. Ove la merce da noi consegnata venisse prodotta in base a disegni, descrizioni o campioni dell’Acquirente, quest'ultimo deve garantire che la nostra produzione e consegna non viola i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi nella versione prevista.

3. Per la cessione, l’uso e la vendita del software in dotazione si applicano le Condizioni Generali di Contratto rispettivamente valide (contratto per la licenza del software) della Wieland Electric GmbH. Esse sono disponibili su Internet, alla pagina web della Wieland Electric GmbH  
 https://www.wieland-electric.com/de/nell’area Download.

4. In caso di consegna di software di terzi di altri produttori, l’Acquirente si impegna a utilizzare il software consegnato solo in conformità alle condizioni di licenza del rispettivo produttore e, in caso di rivendita, laddove ciò fosse consentito, a imporre gli stessi obblighi al compratore.

§ 12 Riservatezza

L’Acquirente si impegna a mantenere la segretezza sui segreti aziendali e commerciali di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto commerciale o del contratto, anche dopo la risoluzione del contratto stesso. L’obbligo di riservatezza decade solo se e nella misura in cui quanto appreso è divenuto di dominio pubblico oppure era già noto all’Acquirente al momento della conclusione del contratto, senza che ciò derivi da una violazione del contratto da parte dell’Acquirente.

§ 13 Informativa sulla privacy

1. Siamo autorizzati a raccogliere, trattare e memorizzare i dati relativi ai rispettivi acquirenti nella misura e per la durata necessarie all’esecuzione e all’elaborazione del contratto di compravendita e del rapporto commerciale o per la durata per la quale siamo tenuti a memorizzare tali dati ai sensi 
delle normative giuridiche.

2. Ci riserviamo il diritto di trasmettere i dati personali dell’Acquirente ad agenzie creditizie laddove ciò sia necessario ai fini di un controllo creditizio.

§ 14 Scelta del diritto, foro competente

1. Per le presenti Condizioni generali di vendita e di consegna e per tutti i rapporti giuridici tra noi e l’Acquirente si applica il diritto della Repubblica federale di Germania ad esclusione di tutti gli ordinamenti giuridici (contrattuali) internazionali e sovranazionali, in particolar modo della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di merci (CISG). I requisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi dell’art. 6 delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna sono soggetti al diritto del rispettivo luogo in cui si trova l’oggetto nella misura in cui la scelta effettuata a favore del diritto tedesco risulti successivamente inammissibile o inefficace. Laddove la legge della zona in cui si trova la merce non consente una riserva di proprietà, possiamo esercitare tutti i diritti che ci riserviamo sulla merce. L’Acquirente ha l’obbligo di collaborare alle misure da noi adottate per tutelare il nostro titolo di proprietà o, in sua vece, qualsiasi altro diritto di garanzia sulla merce.

2. Ove l’Acquirente fosse un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Bamberg. Abbiamo tuttavia anche il diritto di avviare un’azione presso il foro competente generale dell’Acquirente.

3. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna o una disposizione recepita successivamente fosse o diventasse nulla in toto o in parte oppure emergesse una lacuna nelle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna, la validità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata e l’art. 139 del BGB sarà pertanto interamente derogato. Al posto della disposizione nulla o per colmare la lacuna, occorre concordare la disposizione efficace ed esecutiva che giuridicamente ed economicamente si avvicina di più a ciò che le parti intendevano o avrebbero inteso secondo il senso e lo scopo del contratto laddove avessero considerato questo punto al momento della conclusione del contratto. Qualora la nullità di una disposizione si basasse su una misura di prestazione o di tempo (termine o data) in essa specificata, la disposizione deve essere riconciliata con una misura legalmente ammissibile che si avvicini il più possibile alla misura originale.

CONDIZIONI PER LE FORMAZIONI

§ 1 Informazioni generali

1. I contratti concernenti le formazioni vengono stipulati alle condizioni che noi abbiamo per le formazioni. Essi sono validi esclusivamente per le aziende.

2. Il committente (di seguito denominato “Cliente”) accetta la validità delle nostre condizioni per le formazioni al momento della stipula del contratto. Le condizioni per le formazioni si applicano nella loro rispettiva versione come accordo quadro anche ai contratti futuri concernenti le formazioni con lo stesso Cliente, senza che sia necessario un’indicazione da parte nostra per ogni singolo caso.

3. Si applicano esclusivamente le nostro condizioni per le formazioni. Eventuali condizioni divergenti, contrarie o integrative del Cliente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui approviamo esplicitamente la loro validità. Questa richiesta di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche se eseguiamo la formazione senza riserve essendo a conoscenza delle condizioni del Cliente.

§ 2 Oggetto del contratto

Oggetto del contratto sono i seminari, i workshop, le formazioni ed eventi simili da noi offerti (di seguito denominate “Formazioni”). I dettagli concernenti le singole formazioni sono disponibili nella rispettiva offerta di formazione. Le offerte di formazione non sono vincolanti. Oggetto del contratto è unicamente l’esecuzione della formazione e non uno specifico successo della stessa.

§ 3 Iscrizione, conferma

1.  L’iscrizione deve avvenire per iscritto al più tardi tre settimane prima dell’inizio della formazione.

2.  L’iscrizione del cliente rappresenta una richiesta vincolante per la conclusione del relativo contratto di formazione. Tale richiesta verrà da noi accettata con una conferma o rifiutata al più tardi una settimana prima dell’inizio della formazione. Rimane impregiudicato il paragrafo 5.3.

§ 4 Fattura, scadenza, rivalsa

1. L’invio della fattura avviene generalmente con la conferma dell’iscrizione del Cliente alla formazione.

2. Ove non diversamente concordato, la quota dovuta per la formazione è da corrispondere immediatamente dopo la ricezione della fattura.

3. Abbiamo il diritto di cedere a terzi i nostri crediti nei confronti dell’Acquirente. Se l’Acquirente è in ritardo con il pagamento di un credito, è possibile esigere all’Acquirente tutti gli altri crediti. L’Acquirente deve farsi carico di tutte le tasse, i costi e gli esborsi sostenuti in relazione a qualsiasi azione legale avviata contro di lui al di fuori della Germania e avente avuto esito positivo.

4. Si esclude il diritto del cliente di rivalsa dei nostri crediti, a meno che il suo credito presentato per la rivalsa non sia indiscusso o legalmente stabilito.

§ 5 Cancellazione, annullamento, modifiche

1. La cancellazione della partecipazione da noi confermata ad una formazione deve avvenire per iscritto. La cancellazione per giusta causa è possibile solo fino a una settimana prima dell’inizio del corso di formazione e solo se ciò non comporta una riduzione del numero di partecipanti al di sotto del numero minimo previsto per la rispettiva 
formazione. Per ogni cancellazione si applica generalmente un importo forfettario di elaborazione pari a 150 euro netti. Ci si riserva il diritto di rivendicare ulteriori costi laddove non fosse stato più possibile evitarli.

2. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai contenuti, alle procedure e alla sede della formazione, nella misura in cui ciò non comprometta lo scopo della formazione. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo laddove una modifica in tal senso rappresentasse per lui una difficoltà irragionevole.

3. Ci si riserva il diritto di spostare o annullare la formazione per un motivo importante. Uno di esso è in particolar modo il fatto di non aver raggiunto il numero minimo di partecipanti (in genere 5 partecipanti) entro al massimo una settimana prima dell’inizio della formazione. In caso di spostamento, rimangono impregiudicate la registrazione e la conferma con la definizione della nuova data. Nel caso in cui un partecipante non potesse partecipare in tale data, egli può recedere dal contratto.

§ 6 Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza, protezione dei dati

1. I diritti d’autore e i diritti di proprietà industriale su tutti i documenti da noi redattio in correlazione alla formazione rimangono a noi. Si esclude la cessione di diritti e/o la concessione di licenze di qualsiasi tipo e, in particolar modo, non è concesso nemmeno tramite la cessione di documenti. Essi possono essere utilizzati unicamente ai fini della formazione e non possono essere sfruttati e/o impiegati economicamente. Nell’ambito necessario, il cliente deve garantire che i nostri diritti siano salvaguardati anche dopo la consegna dei documenti e che non si verifichino violazioni.

2. Il Cliente deve trattare con riservatezza tutte le informazioni che gli vengono rese accessibili nel quadro dell’esecuzione del rapporto contrattuale e che esulano dal contenuto della formazione. Quanto suddetto continua a valere anche al termine del rapporto contrattuale.

3. Con la registrazione il Cliente accetta che i dati personali forniti in relazione alla formazione possano essere utilizzati per informare il Cliente su ulteriori offerte di formazione. Egli può revocare tale consenso in qualsiasi momento.

 § 7 Responsabilità civile

1. Ove non diversamente pattuito nelle seguenti disposizioni, ci assumiamo la responsabilità per la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni giuridiche vigenti in materia.

2. In caso di dolo e colpa grave ci assumiamo la responsabilità del risarcimento danni, indipendentemente dalle motivazioni giuridiche. In caso di semplice negligenza ci assumiamo la responsabilità solo per i danni risultanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute oppure per i danni risultanti dalla violazione di un 
obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento è un prerequisito per l’esecuzione conforme del contratto e sulla cui osservanza la controparte fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e verificatosi in modo tipico.

3. Le precedenti limitazioni di responsabilità non si applicano laddove sottaciamo fraudolentemente un difetto.

§ 8 Altre informazioni

1. Il rapporto con il cliente è soggetto alla legge della Repubblica federale di Germania.

2. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse essere o dovesse diventare inefficace oppure qualora il contratto non dovesse contenere una norma necessaria, ciò non pregiudicherebbe la validità delle altre disposizioni del presente contratto. Al posto della disposizione inefficace o per colmare la lacuna normativa, si riterrà concordata la disposizione legalmente ammessa che corrisponde il più possibile a ciò che le parti contraenti intendevano o avrebbero inteso secondo il significato e lo scopo del presente contratto laddove avessero riconosciuto l’inefficacia della relativa disposizione o della lacuna normativa.

3. Il luogo di adempimento e il foro competente sono a Bamberg.

 

Ultimo aggiornamento: 11.2023

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